L’Ufficio di coordinamento è l’organo esecutivo della Consulta e rimane in carica tre anni. E’ composto da 7 a 11 membri, eletti dall’Assemblea che al momento dell’elezione ne stabilisce il numero.
L’Ufficio di Coordinamento si riunisce ogni qual volta risulti necessario, su convocazione del Coordinatore, eletto nell’ambito dell’ufficio di coordinamento, o su richiesta di un terzo dei componenti.
L’Ufficio di Coordinamento svolge le seguenti funzioni:
- propone all’Assemblea il programma annuale di attività e il relativo budget di spesa;
- dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi assunti dall’Assemblea;
- presenta all’Assemblea la relazione consuntiva dell’attività e il rendiconto finanziario;
- propone all’assemblea l’entità della quota annuale di partecipazione e l’entità dell’eventuale quota di ripiano;
- propone l’ammissione di nuovi soci;
- rappresenta la Consulta in esecuzione degli indirizzi e del mandato ricevuto nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e degli altri enti pubblici e privati per tutto quanto stabilito dall’art. 3 del presento regolamento;
- informa gli associati attraverso il coordinatore dell’esito delle proprie riunioni e dei contatti intrattenuti con soggetti istituzionali esterni.
L’Ufficio di Coordinamento delibera all’unanimità dei presenti. In caso di disaccordo le diverse tesi sono portate in discussione nell’Assemblea.
L’Ufficio di Coordinamento può costituire gruppi di lavoro per l’approfondimento di tematiche tecniche specifiche.
L’incarico di componente l’Ufficio di Coordinamento è gratuito fatti salvi i rimborsi spese legati all’attività propria dell’ufficio.
L’Ufficio di Coordinamento delega ad un Coordinatore le funzioni legate all’attività
L’incarico verrà di norma affidato a rotazione.
Il Coordinatore svolge in particolare le seguenti funzioni:
a. convoca l’Assemblea e l’Ufficio di Coordinamento, definendone l’ordine del giorno
b. è responsabile delle attività che l’Assemblea decide di affidare alla Consulta